La detraibilità/deducibilità fiscale a favore dei Clienti per le spese sostenute in relazione a prestazioni rese da Psicologi e Psicologi Psicoterapeuti
In generale, sono detraibili come spese mediche specialistiche tutte le spese sostenute per prestazioni sanitarie, sia psicoterapeutiche sia di altra natura, purché rese da un iscritto all’Albo degli Psicologi, dotato di specializzazione post-lauream in Psicoterapia o in altra disciplina. In aggiunta a ciò, tra le spese mediche generiche sono detraibili tutte le spese sostenute da un contribuente a fronte di una prestazione resa da uno psicologo regolarmente iscritto all’Albo.
Per i soli contribuenti indicati all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (ovvero i soggetti normativamente individuati come disabili), le spese mediche (generiche, e pertanto anche quelle sopra richiamate come tali, danno diritto ad una deduzione dal reddito complessivo, anziché ad una detrazione dall’imposta lorda.
Il Testo Unico delle imposte sui redditi disciplina, attualmente all’art. 15, le detrazioni dall’Irpef che spettano ai contribuenti; in particolare al comma 1 lettera c) è scritto che spetta una detrazione del 19% della spesa complessiva (con una franchigia di euro 129,11) per il sostenimento di “spese sanitarie”.
Tale locuzione è poi chiarita come segue dal legislatore stesso: “Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica… e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere”.
Pertanto, ai fini della detrazione fiscale la normativa tributaria che riguarda più specificamente le prestazioni rese da Psicologi e/o Psicologi-Psicoterapeuti fa riferimento a:
a) spese mediche e di assistenza specifica;
b) spese per prestazioni specialistiche.
Le spese di assistenza specifica riguardano in realtà le prestazioni rese da personale paramedico abilitato (infermieri professionali) o autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche, quali prelievi o applicazioni con apparecchiature elettromedicali.
È pertanto necessario approfondire cosa si intenda per spese mediche (generiche) e prestazioni (sanitarie) specialistiche, atteso che le spese sostenute per dette prestazioni danno diritto alla detrazione; e più in particolare se le spese conseguenti a prestazioni rese da psicologi rientrino nell’ambito delle spese mediche generiche o delle spese per prestazioni (sanitarie) specialistiche.
SPESE MEDICHE (GENERICHE)
Tale espressione compare, con una piccola variante, fin dalla prima versione del DPR 29 settembre 1973 n. 597 e fin da subito ci si è posti il problema dell’ampiezza da dare al suo significato; se cioè confinarla alle spese per prestazioni rese da un laureato in medicina o ampliarla, con un connotato meno tecnico, alle spese per prestazioni di cura e riabilitazione, anche se rese da non medici.
In tale senso non vi è mai stato dubbio, ad esempio, che le spese per cure termali, sebbene rese da non medici, diano diritto alla detrazione qualora prescritte da un medico. Ma in assenza di prescrizione medica? Per rispondere a tale domanda è utile, richiamare la normativa di cui all’art. 10 comma 1 n. 18 del DPR 633/72 laddove vengono identificate le prestazioni sanitarie con quelle di diagnosi, cura e riabilitazione e di cui al decreto interministeriale 21 gennaio 1994 n. 26 (applicativo del già citato articolo 10) laddove si conferma che, almeno ai fini dell’ermeneutica fiscale, lo psicologo esercita una “professione sanitaria”; e ciò, si noti bene, benché la sua professione non fosse soggetta a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del Testo Unico delle leggi sanitarie. Non solo, ma nell’ambito del medesimo decreto veniva affermato che il carattere sanitario delle prestazioni di cura e riabilitazione rese dagli psicologi era presente “ex se” e non solo quando erogate a seguito di prescrizioni mediche. Ora, sebbene il decreto n. 26 sia stato abrogato con l’entrata in vigore del decreto interministeriale 17 maggio 2002, non è stata modificata la sostanza dell’inquadramento sopra descritto. Pertanto, e in assenza di un’interpretazione ufficiale dell’Amministrazione Finanziaria di senso contrario, appare fondato il diritto alla detrazione delle spese sostenute da un contribuente per prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese da uno psicologo iscritto all’albo.
SPESE PER PRESTAZIONI (SANITARIE) SPECIALISTICHE
Tale espressione compare per la prima volta nella normativa tributaria all’art. 10 del DPR 29 settembre 1973 n. 597 per le spese sostenute nel 1980 e verrà poi trasfusa, senza modifiche, prima all’art. 10 del Testo Unico delle imposte sui redditi, poi all’articolo 13-bis ed infine nell’attuale articolo 15. La circolare del Ministero delle Finanze 23 aprile 1981 n. 14 è stata la prima fonte interpretativa della espressione in oggetto e si espresse come segue: “per prestazione specialistica deve intendersi quella resa da un medico specialista nella particolare branca cui attiene la specializzazione. Sono specialisti i medici che risultano in possesso dello speciale diploma rilasciato da un’Università”. Tale interpretazione, che sembrava a prima vista escludere prestazioni rese da non medici o anche da medici generici, era però integrata da un elenco di esami e terapie che “diventavano” prestazioni specialistiche se prescritte da un medico, anche se non specialista (esami di laboratorio, elettrocardiogrammi, tac, ecografie, indagini laser, ginnastica correttiva e di riabilitazione degli arti, chiroterapia…) ed eseguite da un tecnico.
Successivamente tuttavia, il Ministero è tornato sull’argomento con la circolare 6 febbraio 1997 n. 25, valorizzando nel testo legislativo non tanto il richiamo alla medicina quanto all’attributo “sanitarie”, che deve intendersi certamente di significato più ampio. Appare possibile qui richiamare nuovamente, per attribuire un significato tecnico al termine, la normativa di cui all’art. 10 comma 1 n. 18 del DPR 633/72 laddove circoscrive le prestazioni sanitarie a quelle di diagnosi, cura e riabilitazione (vedi sopra). Alla luce di tale sviluppo si inquadra quindi la nota interpretazione ministeriale in relazione alle prestazioni rese da psicoterapeuti. Infatti, in una rassegna di risposte pubblicata da FISCOOGGI (Rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate) il 28 luglio 2006, lo stesso Ministero delle Finanze ha chiarito che “rientrano tra le spese sanitarie detraibili le spese per prestazioni mediche (?) specialistiche sostenute per sedute di psicoterapia rese da medici specialisti o da psicologi iscritti all’Albo”.
Sulla scorta di queste interpretazioni, che certamente tengono conto, rispetto alla precedente circolare, dell’evoluzione intervenuta nel novero delle prestazioni sanitarie specialistiche dal 1981 al 2006, è agevole concludere per la detraibilità delle spese sostenute da un contribuente a fronte di una prestazione di psicoterapia resa da uno psicoterapeuta iscritto all’Albo degli Psicologi, in quanto dotato di specializzazione. Perfettamente assimilabili alle spese di cui sopra sono quelle sostenute a fronte di altre prestazioni sanitarie rese da un iscritto all’Albo degli Psicologi, dotato di eventuali altre specializzazioni post-lauream, diverse da quella di psicoterapia. Pertanto appare fondato il diritto alla detrazione delle spese sostenute da un contribuente per prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione, rese da uno psicologo iscritto all’Albo e dotato di specializzazione.